Commento sentenza n. 6957/25 – Corte di Appello di Roma

Con la sentenza n. 6957/25, la Corte di Appello di Roma si è pronunciata in tema di rinuncia dei chiamati ed eredità giacente, accogliendo l’appello proposto da una SPV e stabilendo che la notificazione al Curatore è la sola valida.

La Corte ha riformato un’ordinanza del Tribunale di Roma che aveva dichiarato l’estinzione di un giudizio di accertamento negativo del credito promosso da alcuni debitori correntisti della Banca (originaria creditrice) e che aveva proposto domanda riconvenzionale per il riconoscimento di un maggior credito.

La controversia aveva a oggetto le modalità di riassunzione del giudizio a seguito del decesso di uno dei debitori. In primo grado il Tribunale aveva ritenuto nulla la notificazione dell’atto di riassunzione della Banca eseguita nei confronti del solo Curatore dell’eredità giacente e non dei chiamati all’eredità, dichiarando per tale ragione l’estinzione del giudizio.

La Corte di Appello ha sovvertito l’esito del primo grado, accogliendo integralmente le argomentazioni dell’appellante, stabilendo che la decisione di primo grado si fondava su un’erronea ricostruzione dei principi in tema di successione processuale. In particolare la Corte ha ribadito che una volta nominato, il Curatore dell’eredità giacente è l’unico soggetto legittimato al giudizio per le controversie che interessano l’eredità.

I passaggi centrali della pronuncia sono così riassunti:
• legittimazione esclusiva del Curatore: la Corte ha affermato che il Curatore dell’eredità giacente è legittimato attivamente e passivamente nelle cause relative all’eredità, richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. 15 luglio 2009, n. 16428);
• validità della notificazione dell’atto di riassunzione: la notificazione eseguita in favore del Curatore è pienamente valida ed efficace ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, sovvertendo l’assunto del Tribunale secondo cui la curatela non rappresenterebbe i singoli eredi;
• irrilevanza della notificazione ai chiamati rinuncianti: la Corte ha valorizzato il dato, decisivo nel caso di specie, che tutti i chiamati all’eredità avevano formalmente rinunciato prima dell’ordine di rinnovazione della notifica. In assenza di accettazione, non esiste alcuna qualità di erede, rendendo inutile e giuridicamente improprio notificare atti a soggetti che hanno rinunciato.

La Corte di Appello ha pertanto revocato il provvedimento di estinzione, escluso la necessità di rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c. e disposto la prosecuzione del giudizio in appello, demandando a tale sede la valutazione delle istanze istruttorie e la decisione nel merito.

La sentenza rafforza in definitiva un principio di grande rilievo pratico: in presenza di un’eredità giacente determinata dalla rinuncia di tutti i chiamati, la notificazione degli atti processuali al Curatore nominato dal Tribunale è legittima e costituisce la sola idonea a permettere la valida prosecuzione del giudizio.

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